Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 13
Stoccaggio dei liquami zootecnici
1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali devono conformarsi i suddetti contenitori.
3. Tali contenitori dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in:
a) novanta giorni per gli allevamenti di cui all'art. 5;
b) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte;
c) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.
4. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a ottanta metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a venti metri dai confini di proprietà e non inferiore a trecento metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.

Espandi Indice