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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 14
Stoccaggio e maturazione dei letami
1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata dimensionata per consentire l'accumulo del letame prodotto in novanta giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'allevamento.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei letami.

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