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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 15
Sanzioni amministrative
1. Chiunque contravviene alle disposizioni relative all'accesso ai luoghi e alla disponibilità di dati e informazioni, di cui all'art. 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
2. Chiunque omette la tenuta del registro delle utilizzazioni del liquame di cui all'art. 10, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L.500.000 a L.5.000.000.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami di cui all'art. 11, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.000.000 a L.10.000.000.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L.2.000.000 a L.20.000.000.

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