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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 16
Norme transitorie
1. I titolari di autorizzazioni allo scarico, rilasciate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno o della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, presentano domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal titolo II, nei termini di cui al comma 2, indicando gli estremi della precedente autorizzazione e di tutti i provvedimenti ad essa connessi.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Province determinano le modalità e i termini per il rinnovo delle autorizzazioni in essere, che comunque non potranno superare i tre anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
3. L'autorizzazione concessa ai sensi della presente legge sostituisce quelle precedentemente rilasciate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7, le quali cessano comunque di avere efficacia alla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora non sia stata presentata la domanda di rinnovo.
4. Nel caso sia stata presentata la domanda di rinnovo, l'autorizzazione precedente conserva la propria validità fino all'adozione di provvedimenti da parte della Provincia.
5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami esistenti dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, solo qualora tale adeguamento comporti un aumento di volume di entità superiore al coefficiente di sicurezza previsto.
6. Le platee ed i contenitori per lo stoccaggio dei letami esistenti dovranno essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 14.

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