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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge per effluenti di allevamento si intendono:
a) il liquame, definito come il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata proveniente da allevamenti zootecnici; sono assimilati al liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo;
b) il letame, definito come il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate al letame le frazioni, comunque palabili, derivanti dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi anche effettuate dopo i processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo.
2. Ai fini della presente legge, inoltre, si intendono:
a) per spandimento dei liquami la forma di scarico consistente nella loro applicazione al suolo mediante aspersione, irrorazione, distribuzione superficiale ed interramento negli strati superficiali;
b) per suolo adibito ad uso agricolo, qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale, nonché le superfici assoggettate a ritiro temporaneo dalla produzione ai sensi delle disposizioni comunitarie;
c) per allevamento zootecnico, l'attività economica volta a ricavare dagli animali beni o servizi destinati al mercato;
d) per composto azotato, qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
e) per fertilizzante azotato, qualsiasi sostanza, contenente uno o più composti azotati, applicata al suolo per favorire la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i fanghi di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 Sito esterno, i concimi organici e mistoorganici ed i concimi di sintesi, prodotti mediante procedimento industriale;
f) per inquinamento, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

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