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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 3
Autorizzazione allo spandimento
1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge è attribuita alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.
2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo spandimento.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) l'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della potenzialità dell'allevamento e dei quantitativi di liquame o di altri effluenti di allevamento prodotti;
b) l'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei liquami, con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede la disponibilità.
c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attività, ciclo produttivo, consistenza del bestiame mediamente allevato, tipo di alimentazione e i consumi idrici dell'allevamento, nonché la tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento e le modalità di utilizzazione degli stessi sui terreni effettivamente disponibili;
d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei terreni su cui effettuare lo spandimento.
4. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità e dei quantitativi di liquami di cui alla lettera a) del comma 3;
5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, può essere corredata dal piano di utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto.

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