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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 4
Rilascio dell'autorizzazione
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando la conformità dell'attività di spandimento rispetto ai carichi massimi ammissibili di liquame, stabiliti dalle norme regionali, in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei terreni a disposizione del richiedente.
2. L'autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a garantire un utilizzo agronomico dei liquami. In particolare la Provincia, sulla base degli elaborati tecnici presentati, prescrive espressamente tutte quelle modalità di spandimento e il rispetto delle condizioni che il titolare dell'allevamento è obbligato ad osservare.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento dell'istruttoria dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. La Provincia provvede alla loro determinazione ai sensi dell'art. 15 ultimo comma della L. 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Provincia è tenuta ad inviare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'esercizio delle previste attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.

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