Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 5
Procedimento semplificato
1. E' stabilito un procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento per i seguenti allevamenti:
a) allevamenti suinicoli che danno luogo a una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi;
b) allevamenti di bovini da latte esistenti ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
c) allevamenti di altre specie animali che danno luogo ad una produzione annua di liquame non superiore a cinque- cento metri cubi e ad una produzione di acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche ancorché occasionale, saltuaria o periodica non superiore a mille metri cubi annui.
2. I titolari degli allevamenti di cui al comma 1 sono tenuti unicamente alla presentazione della domanda, corredata dalle indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dei carichi ammissibili previsti, dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, per la zona nella quale avviene lo spandimento.
4. Qualora il Piano di cui al comma 3 non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, come modificato dall'art. 2 della L.24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno, l'attività può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui al comma 2. Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione del presente comma vengano meno, per la continuazione dell'attività deve essere acquisita l'autorizzazione.

Espandi Indice