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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 6
Durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve prevedere espressamente la propria durata che è stabilita in relazione all'allegato tecnico a corredo della domanda e non può comunque superare i cinque anni.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 3.
3. Nelle domande di rinnovo, qualora non siano intervenute modificazioni nella consistenza dell'allevamento, nelle superfici dei terreni disponibili per lo spandimento e nei piani colturali, il titolare dell'autorizzazione può presentare, in sostituzione della documentazione di rito, una dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15 Sito esterno, in cui attesti la permanenza di tutte le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione precedente.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione è disposto con provvedimento espresso, entro sessanta giorni.

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