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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 7
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nell'autorizzazione, la Provincia ne sospende l'efficacia, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la Provincia revoca l'autorizzazione.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 l'autorizzazione è immediatamente revocata.

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