Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 8
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi delle strutture competenti ai sensi dell'art. 02, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno.
2. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a conservare i documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento e a consentire l'accesso ai luoghi nonché a fornire i dati, i documenti e le informazioni richieste dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

Espandi Indice