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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Art. 9
Efficacia dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge costituisce autorizzazione allo scarico sul suolo ovvero allo spandimento dei liquami delle imprese agricole, insediamenti civili e produttivi, ai sensi e per gli effetti della L.10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

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