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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 luglio 1998 n. 21

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

(3)

Titolo II
DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO
Art. 3
Autorizzazione allo spandimento
1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge è attribuita alla Provincia nel cui ambito territoriale viene effettuato lo spandimento.
2. Tutti gli allevamenti zootecnici che effettuano lo spandimento dei liquami sul suolo sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo spandimento.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere:
a) l'indicazione della tipologia, delle caratteristiche, della potenzialità dell'allevamento e dei quantitativi di liquame o di altri effluenti di allevamento prodotti;
b) l'elencazione dei terreni su cui effettuare lo spandimento dei liquami, con l'indicazione degli estremi catastali e del titolo in base al quale se ne possiede la disponibilità;
c) una relazione tecnica che illustri il tipo di attività, ciclo produttivo, consistenza del bestiame mediamente allevato, tipo di alimentazione e i consumi idrici dell'allevamento, nonché la tipologia di trattamento e stoccaggio degli effluenti di allevamento e le modalità di utilizzazione degli stessi sui terreni effettivamente disponibili;
d) individuazione su porzione della Carta tecnica regionale dei terreni su cui effettuare lo spandimento.
4. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli elementi tecnici per il calcolo della potenzialità e dei quantitativi di liquami di cui alla lettera a) del comma 3.
5. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, può essere corredata dal piano di utilizzazione agronomica dei liquami, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto.
Art. 4
Rilascio dell'autorizzazione
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione con provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, verificando la conformità dell'attività di spandimento rispetto ai carichi massimi ammissibili di liquame, stabiliti dalle norme regionali, in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei terreni a disposizione del richiedente.
2. L'autorizzazione contiene tutte le prescrizioni necessarie a garantire un utilizzo agronomico dei liquami. In particolare la Provincia, sulla base degli elaborati tecnici presentati, prescrive espressamente tutte quelle modalità di spandimento e il rispetto delle condizioni che il titolare dell'allevamento è obbligato ad osservare.
3. Le spese occorrenti per l'espletamento dell'istruttoria dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. La Provincia provvede alla loro determinazione ai sensi dell'art. 15 ultimo comma della Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Provincia è tenuta ad inviare alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'esercizio delle previste attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.
Art. 5

(abrogato comma 4 da art. 2 L.R. 3 luglio 1998 n. 21)

Procedimento semplificato
1. È stabilito un procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento per i seguenti allevamenti:
a) allevamenti suinicoli che danno luogo a una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi;
b) allevamenti di bovini da latte esistenti ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
c) allevamenti di altre specie animali che danno luogo ad una produzione annua di liquame non superiore a cinquecento metri cubi e ad una produzione di acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche ancorchè occasionale, saltuaria o periodica non superiore a mille metri cubi annui.
2. I titolari degli allevamenti di cui al comma 1 sono tenuti unicamente alla presentazione della domanda, corredata dalle indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dei carichi ammissibili previsti, dal Piano territoriale regionale per la tutela e il risanamento delle acque o suo stralcio di comparto, per la zona nella quale avviene lo spandimento. abrogato
4. abrogato
Art. 5 bis

(articolo aggiunto da art. 3 L.R. 3 luglio 1998 n. 21)

Denuncia di inizio dell'attività di spandimento
1. Qualora il Piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui all'art. 5, comma 2.
2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, che effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di attività corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, lett. b), è inoltre richiesta l'individuazione delle aree di pascolo.
3. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa dopo la presentazione, alla Provincia, della denuncia di cui al comma 2.
4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non sussistano o vengano meno, l'attività di spandimento è assoggettata ad autorizzazione ed è disciplinata dalle norme della presente legge relative agli allevamenti zootecnici.
Art. 6
Durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve prevedere espressamente la propria durata che è stabilita in relazione all'allegato tecnico a corredo della domanda e non può comunque superare i cinque anni.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 3.
3. Nelle domande di rinnovo, qualora non siano intervenute modificazioni nella consistenza dell'allevamento, nelle superfici dei terreni disponibili per lo spandimento e nei piani colturali, il titolare dell'autorizzazione può presentare, in sostituzione della documentazione di rito, una dichiarazione sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, in cui attesti la permanenza di tutte le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione precedente.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione è disposto con provvedimento espresso, entro sessanta giorni.
Art. 7
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nell'autorizzazione, la Provincia ne sospende l'efficacia, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la Provincia revoca l'autorizzazione.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adegamento alle prescrizioni di cui al comma 1 l'autorizzazione è immediatamente revocata.
Art. 8
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi delle strutture competenti ai sensi dell'art. 02, comma 2 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno.
2. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a conservare i documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento e a consentire l'accesso ai luoghi nonché a fornire i dati, i documenti e le informazioni richieste dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.
Art. 9
Efficacia dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge costituisce autorizzazione allo scarico sul suolo ovvero allo spandimento dei liquami delle imprese agricole, insediamenti civili e produttivi, ai sensi e per gli effetti della Legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 3 luglio 1998 n. 21)

Registro delle utilizzazioni
1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico, ad esclusione dei soggetti di cui agli artt. 5 e 5 bis, devono tenere un "Registro delle utilizzazioni del liquame" sul quale annotare tutti i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti dello spandimento.
2. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame", composto da fogli numerati e vidimati dall'autorità preposta ai controlli, deve essere aggiornato con l'indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonnellate, il sito dello spandimento, individuato come nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione, nonché le modalità di distribuzione del materiale.
3. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame" deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per un periodo di cinque anni dopo l'ultima annotazione.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 8 (Norme transitorie) della L.R. 3 luglio 1998 n. 21:

"1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini."

Si riporta il comma 2 dell'art. 8 (Norme transitorie) della L.R. 3 luglio 1998 n. 21:

"2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. n. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge."

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. f), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici, di cui agli articoli 3, 4, 5, 5bis 6, 12, 13, 14, 14bis della presente legge, è sostituita ad ogni effetto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della legge citata.

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