LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50
(articolo aggiunto da art. 6 L.R. 3 luglio 1998 n. 21)
Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 8 (Norme transitorie) della L.R. 3 luglio 1998 n. 21:
"1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini."
Si riporta il comma 2 dell'art. 8 (Norme transitorie) della L.R. 3 luglio 1998 n. 21:
"2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. n. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge."
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. f), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici, di cui agli articoli 3, 4, 5, 5bis 6, 12, 13, 14, 14bis della presente legge, è sostituita ad ogni effetto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della legge citata.