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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 50

DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SUL SUOLO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ZOOTECNICI E DELLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 luglio 1998 n. 21

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

(3)

Titolo IV
STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Art. 12
Disciplina e autorizzazioni
1. Il trasporto e lo stoccaggio dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici e dalle altre acque reflue sono disciplinati e autorizzati ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13
Stoccaggio dei liquami zootecnici
1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali devono conformarsi i suddetti contenitori.
3. Tali contenitori dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in:
a) novanta giorni per gli allevamenti di cui all'art. 5;
b) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte;
c) centottanta giorni per tutti gli altri allevamenti.
4. I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a ottanta metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a venti metri dai confini di proprietà e non inferiore a trecento metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.
Art. 14
Stoccaggio e maturazione dei letami
1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata dimensionata per consentire l'accumulo del letame prodotto in novanta giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'allevamento.
2. La Regione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale ai quali dovranno conformarsi i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei letami.
Art. 14 bis

(articolo aggiunto da art. 6 L.R. 3 luglio 1998 n. 21)

Custodia dei liquami e dei letami
1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 8 (Norme transitorie) della L.R. 3 luglio 1998 n. 21:

"1. Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 50/95, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5 bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini."

Si riporta il comma 2 dell'art. 8 (Norme transitorie) della L.R. 3 luglio 1998 n. 21:

"2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. n. 50/95, le Province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge."

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. f), L.R. 11 ottobre 2004 n. 21, l'autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici, di cui agli articoli 3, 4, 5, 5bis 6, 12, 13, 14, 14bis della presente legge, è sostituita ad ogni effetto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della legge citata.

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