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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 52

INTEGRAZIONI ALLA L.R. 25 GENNAIO 1983, N. 6 "DIRITTO ALLO STUDIO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 27 aprile 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il titolo della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 è così modificato:
"Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia".
Art. 2
1.
All'art. 1, secondo comma, dopo il punto 2), è inserito il seguente:
"2 bis) il perseguimento dell'obiettivo di realizzare un sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati;".
Art. 3
1.
All'art. 2, primo comma, lettera B), è aggiunto un quinto alinea:
"- sostegno finanziario a Comuni che attivino convenzioni finalizzate alla qualificazione ed al sostegno delle scuole dellinfanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro." .
Art. 4
1.
Allart. 10, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:
"e bis) il fondo per la promozione delle convenzioni fra Comuni e scuole dellinfanzia private." .
Art. 5
1.
All'art. 10 è aggiunto un penultimo comma così formulato:
"Il fondo di cui alla lettera e bis) è ripartito fra i Comuni che abbiano stipulato convenzioni con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a carico dei Comuni per contributi di spesa corrente e di investimento.".
2.
Allart. 23 comma primo è aggiunto il seguente alinea dopo il quinto:
"- Fondo regionale di cui allart. 10 lettera e bis);.".
Art. 6
1.
Dopo l'art. 21, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 21 bis
Per monitorare le modalità di applicazione della presente legge da parte dei Comuni dellintero territorio regionale e per seguire levoluzione del processo di realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato della scuola dellinfanzia, presso la Regione è istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni delle famiglie e degli organismi collegiali di gestione, nonchè dai rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole dellinfanzia non statali." .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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