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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 12
Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.
1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con le modalità previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo del Comitato comporta la verifica della legittimità degli atti, compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facoltà prevista dal precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla Giunta regionale e si intendono approvati se la Giunta non chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica, ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del titolo III, Capo II della L.R. 24/94, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.

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