LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Art. 6
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale, dirigenti della pubblica Amministrazione, operatori del settore privato con significative esperienze nei campi di competenza dell'Istituto.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.