LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilitଠesamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.