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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 6 settembre 1995

Art. 2
Principi ed obiettivi
1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
a) la predisposizione ed attivazione di strumenti informativi, anche in collaborazione con le associazioni del volontariato, per diffondere tra la popolazione e gli operatori sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnici e normativi del prelievo e trapianto di organi e tessuti e per favorire la maturazione di scelte consapevoli sulla donazione, in particolare su quella post-mortem, nel rispetto dei convincimenti personali;
b) l'adozione in tutti gli ospedali sede di prelievo di organi e tessuti di codici comportamentali diretti a sostenere la famiglia del donatore nelle sue esigenze di informazione e di assistenza e, più in generale, ad assicurare la trasparenza sulle procedure dell'accertamento della morte e del prelievo;
c) il potenziamento dei reparti di rianimazione e terapia intensiva impegnati nell'assistenza dei pazienti affetti da lesioni encefaliche, ed in particolare dei reparti di ospedali con unità operative di neurochirurgia;
d) l'adeguamento dei reparti, servizi e settori sanitari direttamente impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti o che concorrono a tali attività, compresi quelli medico-legali;
e) l'organizzazione della attività trapiantologica in forma dipartimentale, anche interaziendale, al fine di ottenere un miglior coordinamento tra le diverse unità specialistiche e una elevata qualità delle prestazioni sul piano assistenziale e scientifico;
f) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari con specifico riguardo al personale delle strutture di cui alle lettere c) e d);
g) l'adeguamento alle esigenze di coordinamento regionale ed interregionale dell'organizzazione e del funzionamento del Centro regionale di riferimento per i trapianti, costituito ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni;
h) l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo di una o più strutture di riferimento per gli innesti corneali in attuazione della legge 12 agosto 1993, n. 301 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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