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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 6 settembre 1995

Art. 5
Referente locale del prelievo
1. I Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Unità sanitarie locali sono tenuti ad individuare, per ogni ospedale sede di dipartimento di emergenza-urgenza, un referente locale del prelievo con il compito di collaborare con la direzione sanitaria o con il Dirigente medico di presidio ospedaliero nella organizzazione e gestione delle diverse fasi operative della donazione e del prelievo di organi e tessuti.
2. Il referente locale del prelievo è individuato preferibilmente tra i sanitari della rianimazione o, in presenza della funzione, della nefrologia e partecipa alla definizione ed attuazione delle iniziative promosse dal coordinatore regionale della donazione.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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