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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 6 settembre 1995

Art. 6 (2)
Comitato per la gestione del Centro di riferimento (1)
1. Al fine di assicurare un efficace raccordo tra le scelte programmatiche della Regione, l'intervento delle Aziende sanitarie e gli orientamenti tecnico-scientifici delle diverse unità di prelievo e trapianto, la composizione del Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i trapianti previsto dal comma secondo dell'articolo 11 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Sito esterno viene così determinata:
Presidente: l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
Sito esternoComponenti:
a) il Responsabile del servizio Ospedali dell'Assessorato regionale alla sanità;
b) i Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere nelle quali si effettuano i trapianti d'organo;
c) il Direttore pro-tempore del Centro regionale di riferimento per i trapianti;
d) il Coordinatore regionale della donazione nominato con le procedure previste al comma 6 dell'articolo 4;
e) cinque medici esperti in materia di donazione, prelievo e trapianto d'organo, di cui almeno un rianimatore;
f) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni impegnate nella promozione della donazione e trapianto d'organo.
In relazione ai temi trattati il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato esperti in specifiche materie.
2. Fino alla definizione del coordinamento operativo delle attività relative al prelievo e innesto di cornea, del Comitato fa parte anche un medico esperto in materia di innesto di tessuto corneale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità.
4. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento è nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.
5. Il Comitato di gestione istituito in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 3039 del 14 febbraio 1990 cessa le proprie funzioni all'atto della nomina del Comitato di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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