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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 6 settembre 1995

Art. 7 (2)
Funzioni del Comitato (1)
1. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento definisce le modalità del coordinamento operativo del Centro e collabora con l'Assessorato regionale alla sanità nella determinazione delle linee di intervento per la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nel territorio regionale.
2. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il ruolo, l'apporto e le modalità di relazione tra le diverse unità funzionali che partecipano alla formazione e gestione delle liste di attesa per i diversi tipi di trapianto, all'individuazione del ricevente idoneo ed alla esecuzione dei test immunologici, anche ai fini di una valutazione dei costi a carico delle diverse Aziende sanitarie nella quali le unità funzionali sono inserite;
b) determina i criteri e le modalità per il coordinamento operativo tra le sedi di prelievo e le sedi di trapianto;
c) verifica periodicamente la funzionalità delle scelte operative ed organizzative adottate e la loro rispondenza alle esigenze del coordinamento regionale ed interregionale;
d) valuta, in accordo con l'Agenzia sanitaria regionale, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'operatività delle strutture di prelievo e di trapianto, anche ai fini di una loro pianificazione ottimale sul territorio regionale;
e) partecipa alla predisposizione del Programma di cui all'articolo 3 ed alla verifica della sua attuazione;
f) propone, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, gli interventi prioritari ai quali finalizzare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma;
g) esprime parere sui programmi di informazione e di aggiornamento professionale da realizzare a livello regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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