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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 6 settembre 1995

Art. 8
Verifica del Programma
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende sanitarie della regione inviano alla Giunta regionale una relazione, redatta secondo le indicazioni fornite dal Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento, sulla attività svolta nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 ed al Programma di cui all'articolo 3, indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle proprie strutture di prelievo e trapianto e le principali necessità di intervento.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comitato per la gestione del Centro di riferimento per le valutazioni di competenza.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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