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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 2
Principi ed obiettivi
1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
a) la predisposizione ed attivazione di strumenti informativi, anche in collaborazione con le associazioni del volontariato, per diffondere tra la popolazione e gli operatori sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnici e normativi del prelievo e trapianto di organi e tessuti e per favorire la maturazione di scelte consapevoli sulla donazione, in particolare su quella post-mortem, nel rispetto dei convincimenti personali;
b) l'adozione in tutti gli ospedali sede di prelievo di organi e tessuti di codici comportamentali diretti a sostenere la famiglia del donatore nelle sue esigenze di informazione e di assistenza e, più in generale, ad assicurare la trasparenza sulle procedure dell'accertamento della morte e del prelievo;
c) il potenziamento dei reparti di rianimazione e terapia intensiva impegnati nell'assistenza dei pazienti affetti da lesioni encefaliche, ed in particolare dei reparti di ospedali con unità operative di neurochirurgia;
d) l'adeguamento dei reparti, servizi e settori sanitari direttamente impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti o che concorrono a tali attività, compresi quelli medico-legali;
e) l'organizzazione della attività trapiantologica in forma dipartimentale, anche interaziendale, al fine di ottenere un miglior coordinamento tra le diverse unità specialistiche e una elevata qualità delle prestazioni sul piano assistenziale e scientifico;
f) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari con specifico riguardo al personale delle strutture di cui alle lettere c) e d);
g) l'adeguamento alle esigenze di coordinamento regionale ed interregionale dell'organizzazione e del funzionamento del Centro regionale di riferimento per i trapianti, costituito ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni;
h) l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo di una o più strutture di riferimento per gli innesti corneali in attuazione della legge 12 agosto 1993, n. 301 Sito esterno.

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