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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 5
Referente locale del prelievo
1. I Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Unità sanitarie locali sono tenuti ad individuare, per ogni ospedale sede di dipartimento di emergenza-urgenza, un referente locale del prelievo con il compito di collaborare con la direzione sanitaria o con il Dirigente medico di presidio ospedaliero nella organizzazione e gestione delle diverse fasi operative della donazione e del prelievo di organi e tessuti.
2. Il referente locale del prelievo è individuato preferibilmente tra i sanitari della rianimazione o, in presenza della funzione, della nefrologia e partecipa alla definizione ed attuazione delle iniziative promosse dal coordinatore regionale della donazione.

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