Art. 5
Referente locale del prelievo
1. I Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Unità sanitarie locali sono tenuti ad individuare, per ogni ospedale sede di dipartimento di emergenza-urgenza, un referente locale del prelievo con il compito di collaborare con la direzione sanitaria o con il Dirigente medico di presidio ospedaliero nella organizzazione e gestione delle diverse fasi operative della donazione e del prelievo di organi e tessuti.
2. Il referente locale del prelievo è individuato preferibilmente tra i sanitari della rianimazione o, in presenza della funzione, della nefrologia e partecipa alla definizione ed attuazione delle iniziative promosse dal coordinatore regionale della donazione.