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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 8
Verifica del Programma
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende sanitarie della regione inviano alla Giunta regionale una relazione, redatta secondo le indicazioni fornite dal Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento, sulla attività svolta nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2 ed al Programma di cui all'articolo 3, indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle proprie strutture di prelievo e trapianto e le principali necessità di intervento.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Comitato per la gestione del Centro di riferimento per le valutazioni di competenza.

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