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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 9
Finanziamento
1. Al finanziamento del Programma definito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del Programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.