Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 06/09/1995 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria programmazione sanitaria, al fine di tutelare lo stato di salute dei cittadini nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività diretta ad assicurare ai pazienti, con grave compromissione delle funzioni primarie, prospettive di vita e di recupero della salute tramite procedure terapeutiche di trapianto.
2. La Regione Emilia-Romagna assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi e tessuti come elemento di responsabilità e di solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività.
3. La presente legge, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia, disciplina i criteri e le procedure per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nel territorio regionale e per un loro più efficace coordinamento operativo.