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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale06/09/1995

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 3
Programma degli interventi
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, predispone un programma pluriennale di interventi, di seguito denominato "Programma", per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. In coerenza con quanto previsto in materia dal Piano sanitario nazionale, il Programma definisce le modalità e le risorse con cui deve realizzarsi l'intervento delle Aziende sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2.
2. Nel primo anno di applicazione del Programma, le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione sono prioritariamente finalizzate ai seguenti interventi:
a) consolidare e migliorare l'operatività delle strutture che già svolgono attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
b) costituire équipes qualificate per la formazione dei collegi medici di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578 Sito esterno;
c) realizzare il collegamento informatico tra tutte le unità operative che interagiscono nelle attività di prelievo e trapianto ed il Centro regionale di riferimento e tra questo ed i Centri interregionali e il Centro nazionale;
d) attivare, anche in collaborazione con le associazioni del volontariato, programmi di informazione diretti alla popolazione ed agli operatori sanitari.
3. Una quota delle risorse finanziarie per l'attuazione del Programma è destinata al potenziamento dei reparti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 e delle strutture preposte alle attività di prelievo.
4. Le indicazioni del Programma costituiscono riferimento obbligato per le Aziende sanitarie nella predisposizione del piano programmatico di cui all'articolo 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50.

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