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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale06/09/1995

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 53

NORME PER IL POTENZIAMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO D'ORGANI E TESSUTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 4
Centro regionale di riferimento
1. Il Centro regionale di riferimento per i trapianti, costituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 3039 del 14 febbraio 1990, assicura le funzioni previste dall'art. 12 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Sito esterno tramite le strutture e le competenze presenti negli ospedali della regione, garantendo il loro coordinamento operativo e scientifico con le modalità e sulla base di programmi periodicamente definiti dal Comitato per la gestione del Centro di cui all'articolo 6.
2. Al Centro regionale spetta inoltre assicurare:
a) l'applicazione in tutte le strutture di prelievo e trapianto degli indirizzi tecnico-operativi stabiliti dalla Consulta tecnica permanente di cui all'art. 13 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Sito esterno;
b) il collegamento operativo e scientifico con i centri di riferimento di altre regioni, sulla base degli accordi di collaborazione sottoscritti dagli organi istituzionali della Regione ai fini dell'aggregazione interregionale prevista dalla programmazione nazionale in materia di trapianti;
c) il collegamento con il Centro nazionale di riferimento per i trapianti;
d) la promozione ed il coordinamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 ed alla formazione, anche sul piano delle tecniche di comunicazione, degli operatori impegnati nelle attività di prelievo;
e) la predisposizione e la presentazione alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare di una relazione annuale sulle attività di prelievo e trapianto svolte negli ospedali della regione.
3. Il Direttore del Centro regionale di riferimento per i trapianti è nominato con decreto dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.
4. Fino alla individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, delle strutture di riferimento per gli innesti di cornea il Centro regionale di riferimento per i trapianti assicura anche le funzioni previste alle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 2, della legge 12 agosto 1993, n. 301 Sito esterno.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 4, il Direttore del Centro regionale si avvale di un nucleo operativo formato da personale del ruolo amministrativo e sanitario, tra cui almeno un medico di direzione sanitaria, individuato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera sede del Centro nell'ambito dei servizi della stessa Azienda.
6. Il nucleo operativo è integrato da un coordinatore regionale della donazione individuato dal Direttore del Centro regionale di riferimento tra i sanitari delle Aziende-Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere della regione particolarmente motivati e preparati sul tema della donazione post-mortem. Il coordinatore opera in stretto collegamento con le direzioni sanitarie degli ospedali sede di rianimazione e con le Associazioni del volontariato che promuovono la donazione di organi e tessuti; riferisce periodicamente al Direttore del Centro di riferimento sull'attività svolta e formula proposte per migliorare l'organizzazione del prelievo.

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