Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 06/09/1995 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 9
Finanziamento
1. Al finanziamento del Programma definito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.
2. In sede di prima attuazione del Programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.