Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione:
a) assegna ai Comuni delegati alla gestione dei CFP (Centri di formazione professionale) regionali la complessiva responsabilità in ordine alla funzione esercitata;
b) promuove il riordino della gestione comunale degli interventi di formazione professionale, quale risorsa integrata per lo sviluppo delle politiche proprie dei Comuni ai fini della qualificazione economico-sociale dei territori e delle comunità rappresentate;
c) promuove, mediante specifici accordi con gli enti locali interessati, la qualificazione, la semplificazione e la flessibilizzazione del quadro gestionale che caratterizza il sistema regionale di formazione professionale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione provvede a:
a) individuare le tipologie delle forme gestionali all'in- terno delle quali gli enti delegati costituiscono la forma ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività delegate;
b) trasferire il personale regionale degli attuali Centri di formazione professionale ritenuto necessario all'esercizio della funzione delegata;
c) disciplinare l'utilizzo dei beni di proprietà regionale o costruiti con contributo della Regione;
d) assegnare alle diverse forme gestionali un contributo una tantum, quale quota finalizzata a costituire i relativi fondi di gestione.

Espandi Indice