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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 10
Contributi
1. La Regione contribuisce alla costituzione dei fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione che non utilizzino sedi di proprietà regionale tramite l'assegnazione di una quota, calcolata in ragione del cinquanta per cento dei costi annui del personale regionale trasferito e comunque per un ammontare non superiore a lire 500.000.000.
2. I Comuni delegati che costituiscono società per azioni e non utilizzino sedi di proprietà regionale possono richiedere alla Regione un contributo, vincolato al conferimento o versamento in conto capitale, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Agli enti pubblici di gestione che utilizzino sedi di proprietà regionale può essere assegnato un contributo una tantum, subordinato all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi medesime.
4. Ai Comuni delegati che costituiscono società per azioni che utilizzino sedi di proprietà regionale può essere assegnato dalla Regione un contributo una tantum, vincolato al conferimento o versamento in conto capitale, subordinato all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi fino ad un massimo di un miliardo di lire, da calcolarsi in rapporto al valore dell'immobile sede della struttura formativa e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
6. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono revocati qualora non siano rispettate le condizioni di assegnazione.

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