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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 11
Trattamento economico del personale e incentivazione
1. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 4 del- l'art. 7 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata ed il trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), e fatti altresì salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in vigore all'atto del trasferimento, nonchè gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle qualifiche. Tale personale conserva altresì, fino alla scadenza dell'incarico attribuito, l'indennità relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste all'art. 23 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

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