LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54
RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995
Art. 12
Norma transitoria
1. Dalla data di costituzione delle singole forme gestionali e nelle more del perfezionamento degli atti afferenti il trasferimento del personale di cui all'art. 7, comma 2, il medesimo è assegnato in comando gratuito ai Comuni o alle forme gestionali pubbliche ovvero, qualora le forme gestionali siano società per azioni, al Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli che partecipano alle società per azioni.