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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità nel modo seguente:
a) per quanto concerne gli oneri di cui agli artt. 8 e 11, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche;
b) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 10, mediante specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31/'77.

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