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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 2
Riordino delle funzioni di gestione
1. I Centri di formazione professionale della Regione cessano di essere strutture organizzative regionali ai sensi dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, a far data dalla costituzione delle forme gestionali di cui all'art. 3.
2. La Regione delega le funzioni di gestione di attività di formazione professionale a Comuni individuati con delibera della Giunta regionale, tenendo conto in particolare dei Comuni sedi di Centro alla data di entrata in vigore della presente legge.

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