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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 3
Modalità di gestione della funzione delegata
1. I Comuni gestiscono la funzione delegata in materia di formazione professionale in forma singola o associata, adottando le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, agli artt. 22, 23 e 25 fatta esclusione per le forme di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 22 della medesima legge.
2. Le forme gestionali di cui al comma 1 sono individuate nell'Accordo di cui all'art. 4, in coerenza con le strategie e le opzioni inerenti ai servizi da erogarsi ed avuto riguardo al livello territoriale di interesse.
3. I Comuni procedono alla costituzione delle forme gestionali di cui al comma 1 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora, tramite gli accordi di cui all'art. 4, siano individuati ambiti di intervento e di specializzazione di interesse regionale o sovraregionale, la Regione può partecipare alla gestione, nel rispetto delle normative vigenti.

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