Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 6
Norme organizzative
1. Le forme di gestione costituite ai sensi della presente legge adottano assetti organizzativi flessibili e modificabili in relazione ai servizi da erogare, garantendo che le rispettive dotazioni di personale assicurino le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le forme di gestione si avvalgono:
a) di personale trasferito dalla Regione ai sensi dell'art. 7;
b) di personale assunto dalle forme gestionali medesime;
c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile o da convenzioni con enti, istituti, imprese ed associazioni industriali ed artigiane;
d) di personale posto in mobilità dagli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno "Legge quadro in materia di formazione professionale", tramite convenzione da stipularsi tra gli enti datori di lavoro del personale interessato e le forme gestionali istituite ai sensi della presente legge.
3. Avuto riguardo al disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 845 del 1978 Sito esterno, la Giunta regionale, sentite le forme gestionali, fornisce indirizzi in ordine ai requisiti minimi da richiedersi per l'accesso del personale di cui alla lettera b) del comma 2, nonché i criteri per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 2.

Espandi Indice