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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 7
Trasferimento del personale regionale
1. Sulla base di quanto stabilito negli accordi di cui all'art. 4, il Presidente della Giunta regionale trasferisce il personale delle soppresse strutture organizzative denominate Centri di formazione professionale, necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato nei confronti dei Comuni o degli enti pubblici di gestione. Qualora gli enti di gestione siano società per azioni pubbliche o società per azioni miste pubblico-privato, il trasferimento è effettuato nei confronti del Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli partecipanti alle suddette società. Il Comune provvede, tramite apposita convenzione, all'assegnazione in distacco di detto personale alla società.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto entro un anno dalla costituzione delle singole forme gestionali e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1996.
4. Il personale che, a seguito dell'Accordo di cui all'art. 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione comunale delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, può essere trasferito agli Enti locali destinatari della delega nella medesima materia, nei limiti e con gli effetti economici previsti dalla legislazione regionale vigente, ed in particolare dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
5. Gli enti locali, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi 2 e 3, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie piante organiche, sulla base dei principi fissati in materia dal decreto legislativo n. 29/1993 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
6. La Giunta regionale attua una riduzione del proprio organico in misura corrispondente ai trasferimenti effettuati.
7. Il personale che risulti eccedente anche a seguito dei trasferimenti di cui al comma 3 è collocato nell'organico regionale, ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
8. Il personale di cui ai commi 4 e 7, fatta salva la posizione giuridica ed economica in godimento, viene utilizzato in coerenza con la professionalità posseduta o previo processo di riqualificazione o riconversione.
9. Le relazioni sindacali, relative alle procedure previste dalla presente legge, sono regolate secondo le disposizioni della L.R. n. 31 del 1994, Titolo III, nonché, con riferimento alle Organizzazioni sindacali firmatarie, secondo le disposizioni dei protocolli di relazioni sindacali vigenti.

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