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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 8
Oneri per il personale trasferito
1. Gli oneri per il personale trasferito ai sensi della presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale sono a carico della Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con modalità omogenee rispetto al complesso del personale regionale.

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