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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54

RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995

Art. 9
Beni
1. I beni, immobili e mobili, di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato agli enti pubblici di gestione.
2. Nei casi in cui la gestione venga realizzata tramite SpA pubblica o mista pubblico-privato i beni di cui al comma 1 vengono assegnati in comodato ai Comuni delegati che provvedono, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione in uso dei beni medesimi alle società.
3. Qualora, a seguito del riordino di cui alla presente legge, le Province e i Comuni proprietari di immobili costruiti con un contributo regionale e attualmente sedi di Centri di formazione professionale utilizzino solo in parte tali immobili per la gestione della funzione delegata, la parte restante può essere data in locazione, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
4. Il corrispettivo della locazione di cui al comma 3 è devoluto dagli enti locali alle rispettive forme gestionali.

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