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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1995, n. 57

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 169 del 20 novembre 1995

Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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