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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1995, n. 57

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 169 del 20 novembre 1995

INDICE

Art. 1 - Contributi per l'effettuazione di prove di progenie
Art. 2 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributi per l'effettuazione di prove di progenie
1. Al fine di sostenere le attività dirette al miglioramento della riproduzione nel settore bovino, in attesa del riordino della legislazione regionale in materia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Regionale Allevatori un contributo straordinario sulle spese sostenute per l'effettuazione delle prove di progenie dei bovini da latte realizzate nel 1993, nel 1994 e nel 1995.
2. Tale contributo, non superiore al novanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ivi comprese le spese generali nella misura massima del dieci per cento, sarà contenuto in ogni caso nel limite massimo di L. 750.000.000 complessivi.
3. Il contributo sarà erogato in unica soluzione a presentazione di una relazione sull'attività svolta, comprendente un riepilogo, per ciascun toro in prova di progenie, del numero delle dosi di liquido seminale utilizzate e del numero di bovine inseminate, nonchè di un rendiconto finanziario articolato per spese relative al mantenimento dei tori e alla produzione, stoccaggio e distribuzione delle dosi di materiale seminale.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 novembre 1995 PIER LUIGI BERSANI

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