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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1995, n. 58

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 MAGGIO 1995, N. 204 Sito esterno, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 18 del 15 dicembre 1995

Art. 1
Concessione dei contributi
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1995 n. 204 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna individua come destinatari delle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 1 della stessa legge le aziende, le imprese, gli enti locali beneficiari dei contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio nel settore del trasporto pubblico locale, per ciascuno degli esercizi interessati. I contributi di cui sopra, suddivisi nei sette anni di intervento in relazione ai disavanzi certificati dalla Regione Emilia- Romagna a norma del comma 6 dell'art. 1 della stessa legge, sono ripartiti sulla base delle aliquote aziendali di contributo, deliberate dalla Regione in sede di assegnazione del Fondo per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, riferite, in termini percentuali, agli aventi titolo che hanno presentato domanda.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non deve superare, per ciascun anno, i disavanzi certificati dalla Regione Emilia-Romagna, a norma del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 204 del 1995 Sito esterno. Eventuali eccedenze del contributo rispetto al disavanzo annualmente certificato sono assegnate agli altri beneficiari, sulla base delle rispettive aliquote di riparto percentualmente rideterminate.

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