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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1995, n. 58

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 MAGGIO 1995, N. 204 Sito esterno, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 18 del 15 dicembre 1995

Art. 2
Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 204 del 1995 Sito esterno, i piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi che risultano dai conti consuntivi dei servizi pubblici ovvero dai bilanci delle imprese private o delle denunce dei redditi, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, sono approvati, per le aziende pubbliche, dagli enti locali proprietari e, per le imprese private, dalla Regione.
2. Gli enti proprietari, per le aziende pubbliche, e le imprese private sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste nei rispettivi piani finanziari, alla copertura dei disavanzi di esercizio delle relative aziende ed imprese non coperti dai contributi decennali di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 204 del 1995 Sito esterno. A tal fine la Regione comunica tempestivamente l'ammontare dei contributi per ciascuna azienda ed impresa e per ciascun anno, risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1, in relazione alla effettiva assegnazione statale.

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