LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1995, n. 58
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 MAGGIO 1995, N. 204 , RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 18 del 15 dicembre 1995
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.