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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1995, n. 58

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 MAGGIO 1995, N. 204 Sito esterno, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 18 del 15 dicembre 1995

INDICE

Art. 1 - Concessione dei contributi
Art. 2 - Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Concessione dei contributi
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1995 n. 204 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna individua come destinatari delle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 1 della stessa legge le aziende, le imprese, gli enti locali beneficiari dei contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio nel settore del trasporto pubblico locale, per ciascuno degli esercizi interessati. I contributi di cui sopra, suddivisi nei sette anni di intervento in relazione ai disavanzi certificati dalla Regione Emilia- Romagna a norma del comma 6 dell'art. 1 della stessa legge, sono ripartiti sulla base delle aliquote aziendali di contributo, deliberate dalla Regione in sede di assegnazione del Fondo per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, riferite, in termini percentuali, agli aventi titolo che hanno presentato domanda.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non deve superare, per ciascun anno, i disavanzi certificati dalla Regione Emilia-Romagna, a norma del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 204 del 1995 Sito esterno. Eventuali eccedenze del contributo rispetto al disavanzo annualmente certificato sono assegnate agli altri beneficiari, sulla base delle rispettive aliquote di riparto percentualmente rideterminate.
Art. 2
Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 204 del 1995 Sito esterno, i piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi che risultano dai conti consuntivi dei servizi pubblici ovvero dai bilanci delle imprese private o delle denunce dei redditi, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, sono approvati, per le aziende pubbliche, dagli enti locali proprietari e, per le imprese private, dalla Regione.
2. Gli enti proprietari, per le aziende pubbliche, e le imprese private sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste nei rispettivi piani finanziari, alla copertura dei disavanzi di esercizio delle relative aziende ed imprese non coperti dai contributi decennali di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 204 del 1995 Sito esterno. A tal fine la Regione comunica tempestivamente l'ammontare dei contributi per ciascuna azienda ed impresa e per ciascun anno, risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1, in relazione alla effettiva assegnazione statale.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1995 PIER LUIGI BERSANI

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