LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 10
Sospensione e decadenza della concessione
1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da una norma di legge, l'Ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione stessa.
2. Dopo due violazioni degli obblighi di concessione, l'Ente concedente dichiara la decadenza della concessione stessa.
3. L'Ente concedente dichiara inoltre decaduta la concessione quando il soggetto concessionario ne interrompa per oltre un anno l'esercizio, salvo motivi di forza maggiore.
4. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.
5. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.