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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 13
Servitù di linea
1. La servitù di linea comporta le seguenti facoltà riconosciute al concessionario dell'impianto:
a) eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi ad uso dell'impianto, realizzare linee e condutture interrate necessarie all'impianto, disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari all'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;
b) realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto, opere di difesa, costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo;
c) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

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